IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
medico;
  Visto  il   decreto  ministeriale  11  maggio   1995  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  1, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrare e rettificare la  tabella XLV7/2 recante gli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia di Palermo del 29 maggio 1997 e del senato accademico del 1
luglio 1997;
  Considerata l'urgenza  di riordinare la scuola  di specializzazione
in anestesia e rianimazione;
  Considerato  che l'attivita'  del consiglio  di amministrazione  in
conseguenza  della  sentenza del  TAR  Sicilia  del 30  maggio  1997,
depositata   il   9   giugno    1997,   intervenuto   sullo   statuto
dell'Universita', e' stata sospesa;
                              Decreta:
  Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 la
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.
               Scuola di specializzazione in anestesia
                           e rianimazione
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione  in anestesia e rianimazione risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.